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Lo Statuto

La Gaslini Band Band è un’associazione di volontariato con la qualifica di ONLUS ed è iscritta presso il registro delle organizzazioni di volontariato della Regione Liguria. Lo Statuto della Gaslini Band Band è stato approvato nella sua versione attuale dall’Assemblea straordinaria del 29 marzo 2007 ed è lo strumento che esprime:

- le finalità e le attività dell’Associazione, rivolte a migliorare l’accoglienza e la permanenza in reparto dei bambini degenti presso l’Istituto Giannina Gaslini e delle relative famiglie;
- i criteri di ammissione e di esclusione dei volontari, nonché i loro diritti e doveri;
- l’adesione dell’Associazione ai principi sanciti dalla Carta dei Valori del Volontariato e l’individuazione della formazione come uno strumento fondamentale per favorire la crescita e l’arricchimento dei volontari;
- il funzionamento degli organi associativi, ispirato al criterio della democraticità e della gratuità ed elettività delle cariche;
- le modalità di approvazione del bilancio.

Art. 1 - Denominazione e sede

È costituita con sede in Genova, Largo Gaslini n. 5, l'Associazione di Volontariato denominata "Gaslini Band Band" per il miglioramento dell'accoglienza, della permanenza e della qualità di vita del bambino ospedalizzato.
L'Associazione non ha fini di lucro e ha scopi di solidarietà sociale.
L'Associazione è totalmente apolitica, apartitica, senza carattere confessionale e ha struttura democratica.

Art. 2 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.


Art. 3 - Finalità dell'Associazione

L'Associazione si propone la finalità di migliorare l'accoglienza e la permanenza in reparto dei bambini degenti presso l'Istituto Giannina Gaslini.
L'Associazione si avvale in maniera prevalente e decisiva dell'apporto volontario dei propri aderenti.


Art. 4 - Attività dell'Associazione

L'Associazione persegue le finalità di cui all'art. 3 anche mediante l'esercizio delle seguenti attività:
1. Miglioramento dell'accoglienza dei bambini ospedalizzati;
2. Costituzione di un gruppo di animazione che svolga, direttamente all'interno dell'Istituto, attività programmate attraverso momenti d'intrattenimento rivolti a tutti i ricoverati;
3. Acquisto di giocattoli e gadget da distribuire gratuitamente ai bambini;
4. Piccoli interventi per il miglioramento della permanenza dei bambini ricoverati (es.: acquisto arredi per sale giochi, libri, materiale didattico, videocassette, ecc.)
5. Svolgimento di attività di promozione, esclusivamente esterne all'Istituto, finalizzate al raggiungimento delle proprie finalità.
6. Attività di collaborazione con l'Istituto e altri enti;


Art. 5 - Soci

Sono soci dell'Associazione coloro che sottoscrivono il presente Statuto e coloro che ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta dal Consiglio Direttivo.
I soci partecipano alle Assemblee con pieno diritto di voto e hanno diritto di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione. Non è ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea.
La qualità di socio viene meno in seguito a: rinuncia volontaria da comunicare per iscritto, morte o perdita della capacità di agire, per non aver versato la quota associativa entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
Non è ammessa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.


Art. 6 - Organi

Sono Organi dell'Associazione:
- L'Assemblea dei Soci,
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei conti
Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso delle spese vive incontrate dai componenti degli Organi sociali e dai volontari nell'espletamento dei loro incarichi, nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo.


Art. 7 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci, si riunisce su convocazione del Presidente almeno una volta all'anno in via ordinaria.
Spetta all'Assemblea deliberare sulle seguenti materie:
a) approvare i rendiconti consuntivo e, se previsto, preventivo,
b) stabilire le quote sociali,
c) nominare i componenti del Consiglio Direttivo,
d) deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione in sede straordinaria,
e) deliberare sugli indirizzi generali dell'associazione.
Il Presidente, inoltre, convoca l'Assemblea quando lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei soci o un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo.


Art. 8 - Funzionamento dell'Assemblea

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite con la presenza della metà più uno dei soci.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
In seconda convocazione l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti in regola con il pagamento delle quote sociali.
Le deliberazioni di cui al punto d) in sede straordinaria sono adottate a maggioranza dei soci in regola con il pagamento delle quote sociali.

Art. 9 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci nel suo seno ed è composto da 5 a 7 membri.
Il Consiglio direttivo resta in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno 4 volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
Il Consiglio direttivo ha i seguenti compiti:
a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente tra i propri membri,
b) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci, il diniego è insindacabile. Il Consiglio direttivo da comunicazione dei provvedimenti di accoglimento o di diniego all'Assemblea nella prima seduta successiva
c) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza,
d) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il rendiconto consuntivo e, se ritenuto necessario, quello preventivo.
Il Consiglio è inoltre investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, eccetto le materie riservate alla decisione dell'Assemblea.

Art. 10 - Funzionamento del Consiglio direttivo

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono adottate a maggioranza dei presenti con la presenza di almeno la metà dei componenti.
Il Consiglio può delegare determinati compiti, anche in via continuativa, al Presidente e può attribuire le funzioni di amministratore ad uno o più dei suoi membri ad altri soci o a persone esterne.


Art. 11 - Presidente

Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo è eletto da quest'ultimo secondo quanto disposto dal precedente articolo 9.
Il Presidente, o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, ha i seguenti compiti:
a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo,
b) vigilare sull'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo,
c) adottare gli atti di urgenza da sottoporre alla ratifica del Consiglio.
Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica fino alla scadenza o decadenza del Consiglio direttivo.


Art. 12 - Legale rappresentanza

La rappresentanza legale dell'Associazione in giudizio spetta al Presidente o in caso di legittimo impedimento al Vice Presidente.
La rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed il potere di firma, spettano disgiuntamente al Presidente nonché a coloro che hanno eventualmente ricevuto dal Consiglio direttivo specifici incarichi limitatamente ai compiti attribuiti.


Art. 13 - Collegio dei Revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi tra cui uno viene nominato Presidente e da due supplenti, tutti eletti con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria e dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Revisori dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, certifica la corrispondenza del rendiconto consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili.


Art. 14 - Presidente Onorario

L'Assemblea ordinaria può deliberare la nomina di un Presidente Onorario, distinto dal Presidente, senza alcun potere di rappresentanza, se non etica e ideale.


Art. 15 - Rendiconto ed entrate

Ogni anno, entro il 31 marzo, deve essere redatto dal Consiglio direttivo il rendiconto consuntivo da sottoporre all'Assemblea e - se previsto - quello preventivo.
Dal rendiconto consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Le entrate dell'Associazione sono quelle previste dall'art. 5 della legge 266/91. L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre.


Art. 16 - Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Ultimo aggiornamento (Sabato 17 Ottobre 2009 11:42)

 
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